Art. 10.
                         Interventi sanitari

    1. La competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1, assicura:
      a) il  controllo  sanitario  temporaneo  dei  cani  e dei gatti
durante il periodo di osservazione di cui all'Art. 86 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di
polizia  veterinaria)  o  che  si  rende  necessario  per  comprovate
esigenze sanitarie;
      b) gli  interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo
demografico  previsti  dalla  normativa  vigente o ritenuti necessari
sugli   animali   ricoverati,  nel  periodo  di  controllo  sanitario
temporaneo di cui alla lettera a);
      c) gli  interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione
di  cani  vaganti  o gatti che vivono in liberta', ritrovati feriti o
gravemente  malati,  anche  attraverso gli interventi garantiti dalla
pronta disponibilita' del dipartimento di prevenzione veterinario;
      d) l'identificazione   dei   cani   raccolti,  la  ricerca  del
proprietario e la loro restituzione;
      e)  la  sterilizzazione  e la degenza post-operatoria dei gatti
che vivono in liberta';
      f) l'eventuale  sterilizzazione  e  degenza post-operatoria dei
cani   ricoverati,   eseguita  per  l'alta  finalita'  dell'interesse
pubblico   del   controllo   delle   nascite   o   dei  comportamenti
indesiderati,  che  puo'  essere effettuata previa autorizzazione del
responsabile  sanitario  della  struttura,  nelle  veci del legittimo
proprietario.
    2.  Gli  interventi  sanitari  di  cui al comma 1, possono essere
assicurati  in  adeguate  strutture,  a  tale scopo individuate dalla
competente  struttura  di  cui  all'Art.  5,  comma 1, anche presso i
rifugi per animali di cui all'Art. 12.