Art. 10. Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB 1. Nelle more del riordino complessivo delle IPAB, in armonia con i principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 238 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), il presente articolo detta norme generali relative all'estinzione delle IPAB stesse aventi sede ed operanti nel territorio regionale. 2. Sono soggette a procedimenti di estinzione le IPAB che non siano state piu' in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30 giugno 2007 perche' inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari. 3. L'estinzione e' promossa d'ufficio dalla direzione regionale competente in materia, sentiti l'IPAB interessata e il comune nel cui territorio ha sede legale l'IPAB stessa. 4. Il provvedimento di estinzione e' adottato, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti il personale, con deliberazione della giunta regionale che provvede, altresi', ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole, il destinatario e' individuato prioritariamente tra le IPAB aventi finalita' analoghe o nel comune in cui ha sede legale l'IPAB estinta. 5. I criteri e le modalita' relativi al procedimento di estinzione delle IPAB sono stabiliti con apposito regolamento regionale, sentita la competente commissione consiliare.