Art. 10.
Disposizioni  transitorie  in materia di estinzione delle istituzioni
            pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB

1.  Nelle  more del riordino complessivo delle IPAB, in armonia con i
principi  di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 238 (legge quadro per
la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e servizi
sociali) e al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del
sistema  delle  istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza, a
norma  dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), il presente
articolo  detta  norme  generali  relative  all'estinzione delle IPAB
stesse  aventi  sede  ed  operanti  nel territorio regionale. 2. Sono
soggette  a  procedimenti  di  estinzione le IPAB che non siano state
piu'  in  grado  di  perseguire  gli  scopi  statutari  nel  triennio
precedente  al  30  giugno  2007  perche' inattive o in situazioni di
mancanza di mezzi economici e finanziari.
3.  L'estinzione  e'  promossa  d'ufficio  dalla  direzione regionale
competente in materia, sentiti l'IPAB interessata e il comune nel cui
territorio ha sede legale l'IPAB stessa.
4.   Il   provvedimento   di   estinzione  e'  adottato,  sentite  le
organizzazioni  sindacali  per  gli  eventuali  aspetti  inerenti  il
personale,  con  deliberazione  della  giunta regionale che provvede,
altresi', ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il
destinatario  delle  risorse  umane,  patrimoniali  e finanziarie, il
quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di
disposizioni  specifiche  nelle  suddette  tavole, il destinatario e'
individuato  prioritariamente tra le IPAB aventi finalita' analoghe o
nel comune in cui ha sede legale l'IPAB estinta.
5.  I  criteri  e le modalita' relativi al procedimento di estinzione
delle IPAB sono stabiliti con apposito regolamento regionale, sentita
la competente commissione consiliare.