Art. 10. Prova di altri requisiti 1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attivita' di cui all'allegato A, siano previsti requisiti di onorabilita' o di moralita' o di assenza di dichiarazione di fallimento o di sospensione o divieto dell'esercizio della professione per gravi mancanze professionali o condanne penali, il direttore di ripartizione competente puo' avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, attestanti il possesso dei requisiti medesimi. 2. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci i documenti di cui al comma 1, la persona interessata puo' presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato membro d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne resa dinanzi ad una autorita' giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio, oppure ad un organo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. 3. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attivita' di cui all'allegato A, sia previsto il requisito della capacita' finanziaria ovvero della copertura assicurativa dei danni da responsabilita' professionale ai sensi della normativa provinciale o nazionale, il direttore di ripartizione competente puo' avvalersi, ai fini della relativa prova, di attestati rilasciati da una banca o da una societa' di assicurazione di uno Stato membro dell'Unione europea. 4. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attivita' di cui all'allegato A, sia previsto il requisito di sana costituzione fisica o psichica, il direttore di ripartizione competente puo' avvalersi, ai fini della relativa prova, dei documenti richiesti nello Stato membro d'origine; qualora lo Stato membro d'origine non richieda documenti del genere, la persona interessata puo' presentare un attestato rilasciato da un'autorita' competente di detto Stato.