Art. 10. Fondo decreto-legge rotazione per programmi di penetrazione commerciale 1. E' istituito il Fondo di rotazione per programmi di penetrazione commerciale, destinato alla concessione, a favore delle piccole e medie imprese liguri, di finanziamenti per le spese sostenute per programmi di penetrazione commerciale finalizzati alla realizzazione di insediamenti commerciali sui mercati esteri e relativi insediamenti produttivi, purche' non costituenti delocalizzazione produttiva. 2. I programmi di cui al comma 1 devono essere caratterizzati dalla previsione di attivita', quali costituzione e finanziamento all'estero di insediamenti produttivi, rappresentanze permanenti (uffici, magazzini, centri espositivi, centri di assistenza), attivita' di promozione, pubblicita', consulenza di advisors internazionali, assistenza pre e post-vendita, che siano funzionali all'insediamento commerciale all'estero. 3. Il Fondo e' costituito presso FI.L.S.E. S.p.A. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili e le modalita' di finanziamento e di rientro nel bilancia regionale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). 4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra la Regione e FI.L.S.E. S.p.A. concernenti la gestione del Fondo e la concessione delle agevolazioni.