Art. 10.
Fondo   decreto-legge   rotazione   per   programmi  di  penetrazione
                             commerciale

   1.   E'   istituito   il  Fondo  di  rotazione  per  programmi  di
penetrazione  commerciale, destinato alla concessione, a favore delle
piccole  e  medie  imprese  liguri,  di  finanziamenti  per  le spese
sostenute  per programmi di penetrazione commerciale finalizzati alla
realizzazione  di  insediamenti  commerciali  sui  mercati  esteri  e
relativi    insediamenti    produttivi,   purche'   non   costituenti
delocalizzazione produttiva.
   2.  I  programmi  di  cui  al comma 1 devono essere caratterizzati
dalla  previsione  di  attivita',  quali costituzione e finanziamento
all'estero  di  insediamenti  produttivi,  rappresentanze  permanenti
(uffici,   magazzini,   centri  espositivi,  centri  di  assistenza),
attivita'   di   promozione,   pubblicita',  consulenza  di  advisors
internazionali,  assistenza  pre e post-vendita, che siano funzionali
all'insediamento commerciale all'estero.
   3.  Il  Fondo  e'  costituito presso FI.L.S.E. S.p.A. Con apposita
deliberazione   della   Giunta  regionale  sono  stabilite  le  spese
ammissibili e le modalita' di finanziamento e di rientro nel bilancia
regionale,  in  applicazione  di  quanto  disposto dall'art. 72 della
legge  27  dicembre  2002  n. 289 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
   4.  Con  apposita  convenzione sono disciplinati i rapporti tra la
Regione  e  FI.L.S.E.  S.p.A.  concernenti la gestione del Fondo e la
concessione delle agevolazioni.