Art. 10. Norme in materia di polizia locale 1. Gli operatori di polizia locale che espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere dotati di presidi tattici, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e della tutela della propria incolumita' personale. 2. L'individuazione di tali presidi difensivi, distanziatori e di autosoccorso, nonche' le modalita' di impiego, sono materie di specifico regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni a cura della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. 3. La Regione, verificata la fattibilita', sentito il CAL, promuove l'istituzione di un numero unico attraverso il quale chiunque possa attivare il comando di polizia locale piu' vicino al luogo della richiesta di intervento.