Art. 10.
                 Norme in materia di polizia locale

   1.  Gli  operatori  di  polizia  locale  che espletano funzioni di
polizia  giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere dotati di
presidi   tattici,   di   limitato  impatto  visivo,  ai  fini  della
prevenzione e della tutela della propria incolumita' personale.
   2.  L'individuazione di tali presidi difensivi, distanziatori e di
autosoccorso,  nonche'  le  modalita'  di  impiego,  sono  materie di
specifico  regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni a
cura  della  Giunta  regionale,  sentita  la  Commissione  consiliare
competente.
   3.  La  Regione,  verificata  la  fattibilita',  sentito  il  CAL,
promuove  l'istituzione  di  un  numero  unico  attraverso  il  quale
chiunque  possa  attivare il comando di polizia locale piu' vicino al
luogo della richiesta di intervento.