Art. 10 1. I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati devono produrre istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per l'adozione, alla Regione Molise - Assessorato alle Politiche sociali entro un anno dall'ingresso del minore in Italia. 2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, ovvero per l'anno 2007, possono presentare istanza congiunta di rimborso i soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati che hanno adottato minori il cui ingresso in Italia sia avvenuto in data non antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 9 deI 26 aprile 2004. 3. L'istanza di rimborso deve essere corredata dai seguenti documenti: a) certificazione comprovante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); b) copia dell'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente in Italia del/i minore/i in Italia rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali; c) certificato di residenza storico di entrambi i coniugi; d) certificazione rilasciata dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi; nel caso in cui l'adozione si stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, e' necessario presentare autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si richiede il contributo sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso; e) autocertificazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di presentazione della domanda.