Art. 10

1. I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati devono produrre
istanza  congiunta  di rimborso delle spese sostenute per l'adozione,
alla  Regione  Molise  -  Assessorato alle Politiche sociali entro un
anno  dall'ingresso  del  minore  in  Italia.  2.  In  fase  di prima
applicazione  del  presente  regolamento,  ovvero  per  l'anno  2007,
possono  presentare  istanza  congiunta  di  rimborso  i  soggetti in
possesso dei requisiti sopraindicati che hanno adottato minori il cui
ingresso  in  Italia sia avvenuto in data non antecedente all'entrata
in vigore della legge regionale n. 9 deI 26 aprile 2004.
3.   L'istanza   di  rimborso  deve  essere  corredata  dai  seguenti
documenti:
a) certificazione comprovante l'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE);
b)   copia   dell'autorizzazione   all'ingresso   ed  alla  residenza
permanente  in  Italia  del/i  minore/i  in  Italia  rilasciata dalla
Commissione per le adozioni internazionali;
c) certificato di residenza storico di entrambi i coniugi;
d)  certificazione  rilasciata dall'ente autorizzato che ha curato la
procedura  di  adozione,  attestante  le spese sostenute dai genitori
adottivi;  nel  caso  in  cui  l'adozione  si  stata  conclusa  senza
l'assistenza   di  un  ente  autorizzato,  e'  necessario  presentare
autocertificazione  resa  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445, (corredata
dalla  documentazione  contabile  giustificativa),  attestante che le
spese  per  le quali si richiede il contributo sono state sostenute e
sono  riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione
all'ingresso;
e)  autocertificazione  rilasciata  ai sensi dell'art. 47 del decreto
del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
la data di presentazione della domanda.