Art. 10. Primi istituti di cittadinanza digitale 1. La Regione promuove nuove forme di partecipazione dei cittadini alle scelte effettuate nell'interesse collettivo e nuove forme di consultazione della volonta' popolare da parte degli amministratori pubblici mediante l'uso delle nuove tecnologie. 2. La Regione a tal fine si impegna ad allestire un apposito portale regionale di servizi Internet al quale tutti i cittadini aventi diritto di elettorato attivo possono registrarsi ed accedere mediante apposito codice di accesso riservato. 3. La Giunta regionale, il consiglio regionale, i singoli consiglieri regionali ed il consiglio delle autonomie locali possono consultare la comunita' dei cittadini registrati sul portale ponendo precise questioni di interesse collettivo. 4. Gli esiti delle consultazioni hanno efficacia meramente consultiva. 5. Gli indirizzi attraverso i quali attivare il portale, favorirne la divulgazione e utilizzo tra i cittadini, regolamentare le modalita' di consultazione e la diffusione dei risultati, sono definiti dal consiglio regionale.