Art. 10. Principi per il conferimento di funzioni in adeguatezza alle Nuove Comunita' montane e alle Unioni di comuni 1. Le leggi regionali successive al riordino delle forme associative operato dalla presente legge, disciplinano il conferimento alle Nuove Comunita' montane ed alle Unioni di comuni di funzioni e compiti amministrativi e delle relative risorse. Le suddette leggi si ispirano ai seguenti principi: a) valorizzare i principi di sussidiarieta', di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione; b) razionalizzare, semplificare e contenere i costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, attraverso il criterio dell'unificazione per ambiti territoriali adeguati; c) riordinare e semplificare le strutture organizzative dell'amministrazione, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni; d) razionalizzare e semplificare i livelli di governo e di gestione, prevedendo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione, che su un medesimo territorio possa configurarsi, di regola, un solo livello, plurifunzionale, per l'esercizio associato delle funzioni che i singoli Comuni non sono in grado di svolgere singolarmente. 2. Il conferimento di funzioni di cui al comma 1 alle Unioni di comuni e' effettuato, in attuazione del principio di adeguatezza, a condizione che siano rispettati i requisiti per l'accesso ai contributi regolati dall'art. 14. 3. Le Unioni di comuni e le Nuove Comunita' montane, oltre alle funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 2, gestiscono tutte le funzioni che i comuni conferiscono loro al fine dello svolgimento in forma associata. Svolgono altresi' tutte le funzioni conferite loro dalla Provincia, previa apposita convenzione tra la Provincia medesima e gli enti interessati ai sensi dell'art. 12.