Art. 10.

Principi  per  il  conferimento di funzioni in adeguatezza alle Nuove
              Comunita' montane e alle Unioni di comuni



   1.   Le   leggi  regionali  successive  al  riordino  delle  forme
associative   operato   dalla   presente   legge,   disciplinano   il
conferimento alle Nuove Comunita' montane ed alle Unioni di comuni di
funzioni  e  compiti  amministrativi  e  delle  relative  risorse. Le
suddette leggi si ispirano ai seguenti principi:
    a)  valorizzare  i principi di sussidiarieta', di adeguatezza, di
semplificazione,   di  concentrazione  e  di  differenziazione  nella
individuazione  delle  condizioni  e  modalita'  di  esercizio  delle
funzioni  amministrative, in modo da assicurarne l'esercizio unitario
da  parte  del  livello  di  ente  locale che, per le caratteristiche
dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione;
    b)   razionalizzare,   semplificare   e  contenere  i  costi  per
l'esercizio  associato delle funzioni da parte dei comuni, attraverso
il criterio dell'unificazione per ambiti territoriali adeguati;
    c)   riordinare   e   semplificare   le  strutture  organizzative
dell'amministrazione,  limitandole  a  quelle strettamente necessarie
all'esercizio   delle   funzioni,  anche  al  fine  di  eliminare  le
sovrapposizioni;
    d)  razionalizzare  e  semplificare  i  livelli  di  governo e di
gestione,  prevedendo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli
97  e  118  della  Costituzione,  che su un medesimo territorio possa
configurarsi,  di  regola,  un  solo  livello,  plurifunzionale,  per
l'esercizio associato delle funzioni che i singoli Comuni non sono in
grado di svolgere singolarmente.
   2.  Il  conferimento  di funzioni di cui al comma 1 alle Unioni di
comuni  e'  effettuato, in attuazione del principio di adeguatezza, a
condizione   che  siano  rispettati  i  requisiti  per  l'accesso  ai
contributi regolati dall'art. 14.
   3.  Le  Unioni  di comuni e le Nuove Comunita' montane, oltre alle
funzioni  conferite  ai  sensi  dei  commi 1 e 2, gestiscono tutte le
funzioni  che i comuni conferiscono loro al fine dello svolgimento in
forma  associata.  Svolgono altresi' tutte le funzioni conferite loro
dalla   Provincia,  previa  apposita  convenzione  tra  la  Provincia
medesima e gli enti interessati ai sensi dell'art. 12.