Art. 10 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
      
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare, come legge della Provincia. 
      Bolzano, 13 novembre 2009 
 
                             DURNWALDER