Art. 10 Vigilanza 1. L'Agenzia provinciale per l'energia svolge attivita' di vigilanza sull'attivita' di certificazione energetica, anche avvalendosi del supporto di soggetti certificatori abilitati, ai sensi dell'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008. L'attivita' di vigilanza puo' essere eseguita anche su segnalazione degli organismi di cui all'art. 7. 2. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 91 della legge provinciale n. 1 del 2008, gli esiti degli accertamenti sono comunicati dall'Agenzia ai comuni territorialmente interessati per gli eventuali effetti sul libretto di fabbricato, nonche' all'organismo interessato di cui all'art. 7 per le eventuali misure connesse alla gestione dell'elenco dei soggetti abilitati.