Art. 10 
 
                              Vigilanza 
 
    1.  L'Agenzia  provinciale  per  l'energia  svolge  attivita'  di
vigilanza  sull'attivita'   di   certificazione   energetica,   anche
avvalendosi del supporto  di  soggetti  certificatori  abilitati,  ai
sensi dell'articolo  91  della  legge  provinciale  n.  1  del  2008.
L'attivita' di vigilanza puo' essere eseguita anche  su  segnalazione
degli organismi di cui all'art. 7. 
    2. Indipendentemente dall'applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'art. 91 della legge provinciale n. 1 del 2008, gli  esiti  degli
accertamenti sono comunicati dall'Agenzia ai comuni  territorialmente
interessati per gli eventuali effetti  sul  libretto  di  fabbricato,
nonche' all'organismo interessato di cui all'art. 7 per le  eventuali
misure connesse alla gestione dell'elenco dei soggetti abilitati.