Art. 10 Modificazioni dell'art. 13 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. All'art. 13 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole «dell'ufficiale rogante e» sono soppresse; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il presidente della gara redige apposito verbale, da lui sottoscritto unitamente ai testimoni, nel quale vengono descritte tutte le operazioni compiute nelle fasi delle procedure svolte».