Art. 10 
 
             Varianti al piano di bacino anche stralcio 
 
     1. Gli organi dell'Autorita'  di  bacino,  anche  su  iniziativa
delle strutture di cui all'art. 8,  comma  1,  sulla  base  di  nuove
conoscenze scientifiche  e  tecnologiche,  di  studi  o  indagini  di
maggior   dettaglio,   nonche'   di   sopravvenute   situazioni    di
pericolosita' o di rischio, possono proporre modifiche,  integrazioni
od aggiornamenti dei piani. 
    2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono,
altresi',  essere  proposte  alla  provincia  competente  dai  comuni
interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica. 
    3. Il piano di bacino e' oggetto di una variante sostanziale  nel
caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte
fondamentali  del  piano  stesso,  o  nel  caso   di   modifiche   od
integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. 
    4. La formazione e l'approvazione delle varianti di cui al  comma
3 seguono la procedura di cui all'art. 9. 
    5. Modifiche od integrazioni che non ricadano  nelle  fattispecie
di cui al comma 3 sono approvate dalla giunta  provinciale  acquisito
il parere vincolante del comitato,  che  si  esprime  entro  sessanta
giorni in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorita' di bacino.
Qualora le modifiche od integrazioni interessino  ampie  porzioni  di
territorio o territori non precedentemente vincolati,  l'approvazione
e' preceduta da adeguate  forme  di  pubblicita',  che  consentano  a
chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta
giorni. 
    6. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale regionale della delibera di  approvazione  delle
medesime. 
    7. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati  grafici,
e' depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso  la
Regione, la  provincia  ed  i  comuni  interessati.  Sono,  altresi',
pubblicate sul sito informatico della provincia.