Art. 10 Varianti al piano di bacino anche stralcio 1. Gli organi dell'Autorita' di bacino, anche su iniziativa delle strutture di cui all'art. 8, comma 1, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonche' di sopravvenute situazioni di pericolosita' o di rischio, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani. 2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresi', essere proposte alla provincia competente dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica. 3. Il piano di bacino e' oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. 4. La formazione e l'approvazione delle varianti di cui al comma 3 seguono la procedura di cui all'art. 9. 5. Modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla giunta provinciale acquisito il parere vincolante del comitato, che si esprime entro sessanta giorni in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorita' di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione e' preceduta da adeguate forme di pubblicita', che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni. 6. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale della delibera di approvazione delle medesime. 7. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, e' depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione, la provincia ed i comuni interessati. Sono, altresi', pubblicate sul sito informatico della provincia.