Art. 10 Norme transitorie e di prima applicazione 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva: a) le direttive riguardanti l'articolazione organizzativa e le modalita' di funzionamento del centro regionale trapianti; b) l'adesione al centro interregionale di riferimento e l'approvazione delle direttive all'Azienda ospedaliera universitaria S. Martino per la stipula delle convenzioni attuative; c) la nomina del coordinatore del centro regionale trapianti; d) la nomina del comitato regionale dei trapianti. 2. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Azienda ospedaliera universitaria S. Martino: a) costituisce il Dipartimento trapianti d'organo; b) stipula le convenzioni con le altre Aziende sanitarie regionali in materia di trapianti; c) approva il regolamento di cui all'art. 4, comma 3. Entro lo stesso termine il comitato regionale dei trapianti approva il regolamento di cui all'art. 8, comma 3. 3. Fino a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino all'avvio del nuovo modello organizzativo, gli organismi di cui alla legge regionale 23 novembre 1995, n. 54 (Norme in materia di attivita' di prelievo e trapianto d'organo) continuano ad esercitare le loro funzioni. 4. In deroga all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 41/2006 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la continuita' e l'alta professionalita' raggiunta nella gestione delle funzioni relative ai trapianti, anche a seguito dell'avvio del nuovo sistema organizzativo, la direzione del Dipartimento trapianti d'organo, di cui all'art. 3, comma 2, e' attribuita al direttore del Dipartimento costituito ai sensi della legge regionale n. 54/1995, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.