Art. 10 
 
                        Altri servizi in rete 
 
    1. La Regione e i gestori di servizi pubblici di cui la stessa si
avvale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
n. 82/2005 e successive modifiche, progettano e realizzano  i  propri
servizi in modalita' digitale, in base a criteri  di  valutazione  di
efficacia,  trasparenza,   economicita'   ed   utilita',   garantendo
l'eguaglianza e la non discriminazione degli utenti. 
    2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che  abbiano  stipulato
con la Regione le intese ivi previste, collaborano  per  integrare  i
procedimenti di  rispettiva  competenza  al  fine  di  agevolare  gli
adempimenti di persone fisiche e giuridiche e rendere piu' efficienti
i  procedimenti  che  interessano  piu'  amministrazioni,  attraverso
idonei sistemi di cooperazione.