Art. 10. Controlli La Regione puo' in ogni tempo controllare: a) il regolare svolgimento dell'attivita' artigiana dell'impresa; b) la destinazione del capitale mutuato al fine per cui e' stato concesso. La Regione puo', inoltre, richiedere agli istituti ed aziende di creditto notizie circa la regolare esecuzione del piano di rimborso del capitale prestato. Presso il Dipartimento alle attivita' produttive e' istituito il nucleo per l'attuazione dei controlli previsti ai punti a) e b). L'assessore entro il 30 settembre di ogni anno riferisce in commissione sull'andamento dei controlli e degli interventi.