Art. 10.
                              Controlli
 
   La Regione puo' in ogni tempo controllare:
     a)    il    regolare    svolgimento   dell'attivita'   artigiana
dell'impresa;
     b) la destinazione del capitale mutuato al fine per cui e' stato
concesso.
   La  Regione  puo', inoltre, richiedere agli istituti ed aziende di
creditto notizie circa la regolare esecuzione del piano  di  rimborso
del capitale prestato.
   Presso  il  Dipartimento alle attivita' produttive e' istituito il
nucleo per l'attuazione dei controlli previsti ai punti a) e b).
   L'assessore  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno riferisce in
commissione sull'andamento dei controlli e degli interventi.