Art. 10. Direttore Ad ogni laboratorio privato e' preposto un direttore, che non puo' dirigerne altri e che deve garantire la propria presenza per almeno la meta' di ore di apertura settimanale del laboratorio fissate all'atto della concessione di autorizzazione, fermo restando che in ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un laureato per l'intero arco di attivita' giornaliera del laboratorio. Il direttore del laboratorio deve essere medico o biologo o chimico e deve essere iscritto all'albo dell'ordine di appartenenza, essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione o libera docenza in una delle branche attinenti il laboratorio di analisi cliniche ovvero, in alternativa, della laurea in scienze biologiche o in chimica e della specializzazione o libera docenza in una delle branche attinenti il laboratorio di analisi nelle quali e' consentita dalle norme vigenti l'ammissione dei biologi o dei chimici. In alternativa alla specializzazione, vale per tali figure professionali un servizio quinquennale di ruolo o equiparato ai sensi delle vigenti leggi presso pubblici laboratori di analisi di presidi ospedalieri, istituti universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' presso i laboratori di analisi dell'Istituto superiore di sanita' e del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora il direttore sia un biologo o un chimico, il laboratorio, per gli atti di natura medica, deve avvalersi di un laureato in medicina e chirurgia iscritto nell'albo professionale. Il direttore sceglie ed approva i metodi di analisi, risponde dell'attendibilita' dei risultati, organizza i servizi nonche' i controlli di qualita', vigila sulla idoneita' delle attrezzature e degli impianti, vigila sulla refertazione, sulla registrazione e sull'archiviazione degli esami, presta direttamente, o tramite i collaboratori medici a cio' destinati, consulenza medica necessaria per l'interpretazione dei risultati. In caso di assenza o impedimento del direttore responsabile, valgono le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984. Compete al direttore o a un collaboratore laureato, all'uopo delegato, la firma dei referti. Qualora il laboratorio intenda svolgere anche attivita' di anatomia, istologia patologica e citodiagnostica, l'addetto deve essere laureato in medicina e chirurgia e in possesso della libera docenza o specializzazione o della idoneita' a primario o aiuto ospedaliero, ovvero aver prestato servizio di ruolo o equiparato ai sensi delle vigenti leggi presso l'ente pubblico in servizio di anatomia e istologia patologica per almeno cinque anni. Il direttore tecnico e' altresi' responsabile: a) dell'applicazione del regolamento interno; b) dello stato igienico dei locali, dello smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, dello stato dell'attrezzatura e degli impianti, delle scorte e dello stato di conservazione dei reattivi e del materiale impiegato, nonche' delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attivita'; c) della registrazione, trascrizione e archiviazione dei referti; d) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti leggi.