Art. 10.
 
                          Impianti elettrici
   1. Le case di cura devono essere dotate di dispositivi ed impianti
di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione
dell'alimentazione   elettrica  esterna,  l'automatica  ed  immediata
disponibilita' di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno  il
funzionamento  delle  attrezzature e servizi che non possono rimanere
inattivi nemmeno per brevissimo tempo, con  particolare  riguardo  ai
gruppi  operatori,  alle sale da parto, alle unita' di rianimazione e
terapia  intensiva,  alla  frigoemoteca,  nonche'  di  un  minimo  di
illuminazione negli altri ambienti.
   2.    Idonei    dispositivi    debbono   essere   apprestati   per
l'illuminazione  notturna  e  per  la  chiamata  del   personale   di
assistenza diretta.
   3.  Gli  impianti  elettrici devono essere conformi alla normativa
vigente in materia ed in particolare al decreto del Presidente  della
Repubblica  27  aprile  1955,  n. 547 ed alla legge 1 marzo 1968, n.
186.