Art. 10. Impianti elettrici 1. Le case di cura devono essere dotate di dispositivi ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica ed immediata disponibilita' di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e servizi che non possono rimanere inattivi nemmeno per brevissimo tempo, con particolare riguardo ai gruppi operatori, alle sale da parto, alle unita' di rianimazione e terapia intensiva, alla frigoemoteca, nonche' di un minimo di illuminazione negli altri ambienti. 2. Idonei dispositivi debbono essere apprestati per l'illuminazione notturna e per la chiamata del personale di assistenza diretta. 3. Gli impianti elettrici devono essere conformi alla normativa vigente in materia ed in particolare al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ed alla legge 1 marzo 1968, n. 186.