Art. 10.
               Collegio dei sindaci revisori dei conti
 
   I  sindaci  revisori dei conti, in numero di tre effettivi, di cui
uno con funzioni di presidente, e di due supplenti sono nominati  dal
consiglio  regionale  garantendo la rappresentanza della minoranza, e
si rinnovano con il consiglio di aministrazione.
   E'  nominato  quale revisore effettivo un dipendente regionale del
servizio bilancio della regione Abruzzo.
   Il collegio dei revisori dei conti esamina il progetto di bilancio
preventivo e i  conti  consuntivi  predisponendo  apposite  relazioni
illustrative,  controlla la gestione finanziaria dell'Istituto, vista
gli atti di spesa e rimette semestralmente al consiglio regionale una
relazione sull'andamento della gestione stessa.
   Il  presidente  del  collegio  deve  essere  iscritto all'albo dei
revisori dei conti e puo' assistere, anche a mezzo di un suo delegato
facente   parte   del   collegio,   alle   sedute  del  consiglio  di
amministrazione che trattino materia di contabilita' e di bilancio.