Art. 10. Collegio dei sindaci revisori dei conti I sindaci revisori dei conti, in numero di tre effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due supplenti sono nominati dal consiglio regionale garantendo la rappresentanza della minoranza, e si rinnovano con il consiglio di aministrazione. E' nominato quale revisore effettivo un dipendente regionale del servizio bilancio della regione Abruzzo. Il collegio dei revisori dei conti esamina il progetto di bilancio preventivo e i conti consuntivi predisponendo apposite relazioni illustrative, controlla la gestione finanziaria dell'Istituto, vista gli atti di spesa e rimette semestralmente al consiglio regionale una relazione sull'andamento della gestione stessa. Il presidente del collegio deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti e puo' assistere, anche a mezzo di un suo delegato facente parte del collegio, alle sedute del consiglio di amministrazione che trattino materia di contabilita' e di bilancio.