Art. 10. (art. 10 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 9 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Variazioni all'iscrizione nel registro delle imprese artigiane 1. Entro il termine di trenta giorni il titolare dell'impresa deve comunicare alla commissione provinciale dell'artigianato tutte le variazioni concernenti l'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, di cui al terzo comma dell'art. 7. 2. La commissione provinciale dell'artigianato, effettuati gli accertamenti all'uopo occorrenti, dispone le opportune modifiche nel registro. Delle modifiche effettuate e' data comunicazione al titolare dell'impresa e al sindaco del comune competente per territorio. 3. La commissione provinciale dell'artigianato nega l'iscrizione qualora non sussistano i presupposti di legge. Contro tale provvedimento di diniego l'interessato puo' proporre ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla relativa notifica. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9. 4. Ogni cinque anni la commissione provinciale dell'artigianato procede d'ufficio alla revisione del registro delle imprese artigiane. I sindaci sono tenuti ad effettuare i rilievi all'uopo occorrenti.