Art. 10.
          (art. 10 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
          (art. 9 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
    Variazioni all'iscrizione nel registro delle imprese artigiane
 
   1. Entro il termine di trenta giorni il titolare dell'impresa deve
comunicare alla commissione  provinciale  dell'artigianato  tutte  le
variazioni   concernenti  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese
artigiane, di cui al terzo comma dell'art. 7.
   2.  La  commissione  provinciale  dell'artigianato, effettuati gli
accertamenti all'uopo occorrenti, dispone le opportune modifiche  nel
registro.   Delle  modifiche  effettuate  e'  data  comunicazione  al
titolare  dell'impresa  e  al  sindaco  del  comune  competente   per
territorio.
   3.  La  commissione provinciale dell'artigianato nega l'iscrizione
qualora  non  sussistano  i  presupposti  di   legge.   Contro   tale
provvedimento  di  diniego  l'interessato  puo' proporre ricorso alla
giunta provinciale entro trenta giorni dalla  relativa  notifica.  Al
riguardo  si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma
dell'art. 9.
   4.  Ogni  cinque  anni la commissione provinciale dell'artigianato
procede  d'ufficio  alla  revisione  del   registro   delle   imprese
artigiane.  I  sindaci  sono  tenuti ad effettuare i rilievi all'uopo
occorrenti.