Art. 10. Organizzazione del lavoro e uffici informazione 1. Per assicurare la massima efficienza e produttivita' di gestione, e' demandata in sede di contrattazione aziendale la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, e in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonche' al nuovo ordinamento delle autonomie locali. 2. La revisione delle strutture organizzative avra' luogo secondo i seguenti criteri: a) introduzione di sistemi di contabilita' analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie impiegate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonche' la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unita', la produttivita' individuale e aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttivita'; b) partecipazione democratica del personale dipendente, nell'ambito delle attribuzioni professionali delle rispettive qualifiche, alla definizione dei metodi di lavoro e alle modalita' di esercizio delle competenze assegnate nonche' alla verifica della rispondenza dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualita'; c) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, all'interno di ciascuna di esse i contingenti dei relativi profili professionali potranno essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente; d) introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere piu' tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione mediante una piu' immediata disponibilita' delle informazioni necessarie ai centri decisionali; e) dotazione di apposito regolamento per le procedure dell'organizzazione del lavoro; f) valorizzazione della dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilita' rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa; g) garanzia di accrescimento delle capacita' professionali degli operatori tramite una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalita' ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati. 3. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione e di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, viene istituito in ogni comune capoluogo di provincia un ufficio regionale per l'informazione ai cittadini. 4. E' istituito altresi' un servizio regionale centale per l'informazione, con compiti di coordinamento degli uffici e d'intervento operativo, nell'ambito della Segreteria generale della programmazione. 5. La giunta regionale provvedera' a determinare l'organico degli uffici e del servizio di cui ai precedenti commi nel rispetto della dotazione organica tabellare sia complessiva che delle singole qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8. 6. Per l'avviamento di detti uffici la giunta regionale potra' avvalersi di specialisti della comunicazione, dell'informatica e dell'organizzazione, singoli o associati, secondo i criteri e nei limiti di cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.