Art. 10.
           Organizzazione del lavoro e uffici informazione
 
   1.  Per  assicurare  la  massima  efficienza  e  produttivita'  di
gestione,  e'  demandata  in  sede  di  contrattazione  aziendale  la
formulazione   dei  criteri  sull'organizzazione  del  lavoro,  anche
conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli  uffici,  e  in
relazione   al  nuovo  ordinamento  del  personale,  al  processo  di
decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni,  nonche'  al
nuovo ordinamento delle autonomie locali.
   2.  La revisione delle strutture organizzative avra' luogo secondo
i seguenti criteri:
     a)   introduzione  di  sistemi  di  contabilita'  analitica  per
consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma  o  progetti,
la  valutazione  dei  costi  e  l'analisi  dei  relativi  benefici  e
l'introduzione del  controllo  di  gestione.  Tali  sistemi  dovranno
permettere   il   costante  raffronto  fra  risorse  di  personale  e
finanziarie  impiegate  e  risultati  ottenuti  in   relazione   agli
obiettivi  di medio e lungo periodo, nonche' la oggettiva valutazione
dei carichi di lavoro per  unita',  la  produttivita'  individuale  e
aggregata   anche  ai  fini  della  determinazione  del  fondo  e  la
conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttivita';
     b)   partecipazione   democratica   del   personale  dipendente,
nell'ambito  delle  attribuzioni   professionali   delle   rispettive
qualifiche, alla definizione dei metodi di lavoro e alle modalita' di
esercizio delle competenze  assegnate  nonche'  alla  verifica  della
rispondenza  dei  risultati obiettivo; tali risultati potranno essere
ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione
per obiettivi e circoli di qualita';
     c) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche
funzionali,  all'interno  di  ciascuna  di  esse  i  contingenti  dei
relativi  profili  professionali  potranno  essere  variati  con atto
amministrativo  in  relazione  alle  effettive  esigenze   funzionali
dell'ente;
     d)  introduzione  nell'organizzazione  del  lavoro  di sistemi a
tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione
associata,  lo  snellimento  delle  procedure  atte  a  rendere  piu'
tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione mediante  una
piu' immediata disponibilita' delle informazioni necessarie ai centri
decisionali;
     e)   dotazione   di   apposito   regolamento  per  le  procedure
dell'organizzazione del lavoro;
     f)   valorizzazione   della   dirigenza   anche   attraverso  il
decentramento dei centri decisionali e la conseguente  individuazione
delle  responsabilita'  rispetto  al  raggiungimento  degli obiettivi
dell'azione amministrativa;
     g) garanzia di accrescimento delle capacita' professionali degli
operatori tramite una politica di aggiornamento professionale. Schemi
di   formazione   specifici   dovranno   essere  predisposti  per  le
professionalita'     ad     alta      specializzazione      impegnate
nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.
   3. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino e la pubblica
amministrazione  e  di  assicurare  la   trasparenza   dell'attivita'
amministrativa, viene istituito in ogni comune capoluogo di provincia
un ufficio regionale per l'informazione ai cittadini.
   4.  E'  istituito  altresi'  un  servizio  regionale  centale  per
l'informazione,  con  compiti  di  coordinamento   degli   uffici   e
d'intervento  operativo,  nell'ambito della Segreteria generale della
programmazione.
   5.  La giunta regionale provvedera' a determinare l'organico degli
uffici e del servizio di cui ai precedenti commi nel  rispetto  della
dotazione  organica  tabellare  sia  complessiva  che  delle  singole
qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 26 gennaio 1988, n.
8.
   6.  Per  l'avviamento  di  detti uffici la giunta regionale potra'
avvalersi di  specialisti  della  comunicazione,  dell'informatica  e
dell'organizzazione,  singoli  o  associati,  secondo i criteri e nei
limiti di cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e  successive
modificazioni e integrazioni.