Art. 10.
 
   L'assenza  ingiustificata alla prova o alla esecuzione pubblica fa
perdere il diritto alla  borsa  di  studio  relativa.  L'assenza  per
malattia  si  intende  giustificata. La giustificazione delle assenze
per motivi diversi dalla malattia sara' decisa dal comitato artistico
organizzativo.  Le  assenze  ripetute  a  piu'  prove e/o esecuzioni,
rendono inefficace la funzione di  formazione  professionale  che  si
intende   perseguire,   determinano  la  decadenza  dell'appartenenza
dell'orchestra.
   Il presente regolamento regionale sara' punbblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della regione Lazio.
    Roma, addi' 5 aprile 1988
 
                                LANDI
 
  Approvato  dal  consiglio  regionale  nella  seduta del 29 dicembre
1987,  con  deliberazione  n.  486,  vistata  dalla  commissione   di
controllo in data 13 gennaio 1988 con verbale n. 831/10.