Art. 10. L'assenza ingiustificata alla prova o alla esecuzione pubblica fa perdere il diritto alla borsa di studio relativa. L'assenza per malattia si intende giustificata. La giustificazione delle assenze per motivi diversi dalla malattia sara' decisa dal comitato artistico organizzativo. Le assenze ripetute a piu' prove e/o esecuzioni, rendono inefficace la funzione di formazione professionale che si intende perseguire, determinano la decadenza dell'appartenenza dell'orchestra. Il presente regolamento regionale sara' punbblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio. Roma, addi' 5 aprile 1988 LANDI Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1987, con deliberazione n. 486, vistata dalla commissione di controllo in data 13 gennaio 1988 con verbale n. 831/10.