Art. 10.
             Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria)
                     dell'Unita' Sanitaria Locale
 
   1.  Il  Servizio  di  Igiene  e Assistenza Veterinaria di ciascuna
Unita' Sanitaria Locale ovvero del raggruppamento di Unita' Sanitarie
Locali  costituite  a  norma  del secondo comma del precedente art. 7
cura l'attivita' istruttoria, propositiva ed  esecutiva,  preordinata
all'esercizio  delle  funzioni  attribuite o delegate con la presente
legge, nonche' l'esercizio della  vigilanza  connessa  alle  funzioni
stesse.
   2.  Nei  Comuni  che  comprendono  piu' Unita' Sanitarie Locali e'
istituito un solo Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria.
   3.  Il  Servizio  di  Igiene  e Assistenza Veterinaria si articola
nelle due aree funzionali autonome di: a) "Sanita' animale  e  igiene
dell'allevamento  e  delle  pruduzioni  animali";  b)  "Igiene  della
produzione e della  commercializzazione  degli  alimenti  di  origine
animale",  alle  quali  sono  preposti veterinari con la qualifica di
dirigente.  A  ciascuna  area  devono  essere   addetti   almeno   un
veterinario  coadiutore  e  un  collaboratore,  oltre  al  necessario
personale tecnico e amministrativo.
   4.  Il  personale  veterinario  e tecnico addetto alle funzioni di
vigilanza, ispettive e di controllo, assume, limitatamente ai compiti
cui  e'  destinato,  le  qualifiche  di Ufficiale o Agente di polizia
giudiziaria, ai sensi dell'art. 221 del Codice di  Procedura  Penale,
secondo le procedure vigenti in materia.