Art. 10. Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria) dell'Unita' Sanitaria Locale 1. Il Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria di ciascuna Unita' Sanitaria Locale ovvero del raggruppamento di Unita' Sanitarie Locali costituite a norma del secondo comma del precedente art. 7 cura l'attivita' istruttoria, propositiva ed esecutiva, preordinata all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate con la presente legge, nonche' l'esercizio della vigilanza connessa alle funzioni stesse. 2. Nei Comuni che comprendono piu' Unita' Sanitarie Locali e' istituito un solo Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria. 3. Il Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria si articola nelle due aree funzionali autonome di: a) "Sanita' animale e igiene dell'allevamento e delle pruduzioni animali"; b) "Igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale", alle quali sono preposti veterinari con la qualifica di dirigente. A ciascuna area devono essere addetti almeno un veterinario coadiutore e un collaboratore, oltre al necessario personale tecnico e amministrativo. 4. Il personale veterinario e tecnico addetto alle funzioni di vigilanza, ispettive e di controllo, assume, limitatamente ai compiti cui e' destinato, le qualifiche di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale, secondo le procedure vigenti in materia.