Art. 10.
                           Albo regionale
 
   1.  E'  istituito  presso  la  regione  l'albo degli organizzatori
professionali di congressi, al quale sono iscritti tutti  coloro  che
hanno ottenuto la licenza di cui all'art. 3.
   2.   Gli   organizzatori  professionali  di  congressi  che  hanno
conseguito  l'abilitazione  in  altre   regioni   con   modalita'   e
caratteristiche  analoghe  a quelle disciplinate dalla presente legge
che intendano essere iscritti all'albo devono produrre  domanda  alla
regione.  La  domanda  deve  essere  corredata  della  documentazione
attestante la conseguita idoneita' e le modalita' del conseguimento.
   3.  L'inserimento  in  un  albo  o  elenco  regionale  e'   titolo
obbligatorio   per   l'esercizio   dell'attivita'   di  organizzatore
professionale di congressi nella regione Liguria.
   4.  L'albo  degli  organizzatori  professionali  di  congressi  e'
pubblicato   annualmente   nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Liguria.