Art. 10.
                     Comitato Tecnico Regionale
 
   1.  I  Presidenti  delle  Associazioni  iscritte  all'Albo  di cui
all'articolo 10 della legge, appositamente convocati dalla Presidenza
della Giunta Regionale,  provvedono  a  nominare  per  votazione  gli
esperti  in  etologia  che  entrano  a far parte del Comitato Tecnico
Regionale per la tutela degli animali.
   2. Le modalita' operative e di funzionamento del Comitato  Tecnico
Regionale   sono  disciplinate  con  la  deliberazione  della  Giunta
Regionale istitutiva del Comitato stesso.