Art. 10.
                 Case di cura private convenzionate
 
   1.  Le convenzioni con le case di cura private sono decadute. Esse
continuano a produrre effetto, salvo quanto previsto nei commi 2, 3 e
4  e  negli  articoli  11  e  12,  fino  al  termine   indicato   nei
provvedimenti di riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera
di  cui  all'articolo  4,  nei  quali  e'  indicato  il fabbisogno di
attivita' ospedaliere da convenzionare, distinto per  discipline,  in
conformita' ai seguenti criteri:
     a)  complementarieta'  delle attivita' svolte dalle case di cura
private convenzionate  rispetto  a  quelle  dei  presidi  ospedalieri
pubblici;
     b)  convenzionabilita'  delle  case di cura private per le quali
sia  stato  accertato  il   possesso   dei   requisiti   strutturali,
organizzativi e funzionali previsti dalla legge regionale 31 dicembre
1987,  n.  64,  ovvero,  nelle  more  dell'adozione  della definitiva
deliberazione di conferma dell'autorizzazione, sia stato  emanato  il
provvedimento di accoglibilita' previsto dal comma 4 dell'articolo 58
della legge stessa;
     c)  convenzionabilita'  delle  case  di  cura  private  che  per
l'insieme  delle  tecnologie  sanitarie  e  la   presenza   di   piu'
specialita', offrono migliori garanzie di assistenza in rapporto alle
patologie da trattare.
   2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge sono
sconvenzionati, a tutti gli effetti, tutti i posti letto  delle  case
di cura afferenti alle seguenti discipline:
     a)  discipline  i cui posti letto sono stati utilizzati nel 1992
in misura superiore al 50% ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  del
Ministro  della  sanita'  30  giugno  1975  concernente gli schemi di
convenzione con le case di cura private;
     b) pediatria.
   Al fine di far fronte alla  carenza  di  posti  letto  di  terapia
intensiva  neonatale  o, comunque di terapia intensiva, i posti letto
di pediatria sconvenzionati  possono  essere  riconvertiti  in  posti
letto  delle  predette  specialita', purche' la casa di cura sia gia'
convenzionata per le specialita' stesse.
   3.  Dalla  stessa  data  sono  sconvenzionati  i  posti  letto  di
ostetricia  e  ginecologia  ubicati  in case di cura in cui sia stato
effettuato nel 1992 un numero di parti inferiore  a  300  e  che  non
abbiano le seguenti caratteristiche:
     a)  assistenza  al neonato ivi inclusa la rianimazione primaria,
attraverso personale medico costituito da neonatologi o pediatri  con
particolare  competenza,  in  numero  tale  da  assicurare una pronta
reperibilita' 24 ore su 24;
     b) monitoraggio cardiotocografico in sala travaglio-parto;
     c) dotazione del personale sanitario previsto dagli articoli  31
e  37  della  legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, in deroga alla
legge regionale 16 aprile 1993, n. 18;
     d)  locali   idonei,   attrezzature   e   presidi   diagnostico-
assistenziali in grado di garantire una funzionalita' 24 ore su 24;
     e)   possibilita'   di  effettuare,  in  situazioni  di  rischio
improvviso per il feto o per la donna,  un  parto  cesareo  entro  30
minuti,  in  idonei  locali dotati delle attrezzature per anestesia e
gas medicali necessari e per l'intervento.
   4. Nel quadro del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, la
Giunta regionale prevede lo sconvenzionamento, fino al 20  per  cento
dei  posti letto complessivi, a livello regionale, ubicati nelle case
di cura private  convenzionate  per  medicina  generale  e  chirurgia
generale,  in  relazione al tasso di eccedenza di tali discipline nei
diversi bacini di utenza nonche'  al  grado  di  funzionalita'  delle
strutture.  Una  quota  fino  al  10 per cento di tali posti letto e'
sconvenzionata, in conformita' ai predetti criteri, in sede di  prima
attuazione della presente legge.
   5.  I  posti  letto  sconvenzionati  a norma del presente articolo
possono  essere  utilizzati,  per  paganti  in  proprio,  in   deroga
all'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64.