Art. 10. Case di cura private convenzionate 1. Le convenzioni con le case di cura private sono decadute. Esse continuano a produrre effetto, salvo quanto previsto nei commi 2, 3 e 4 e negli articoli 11 e 12, fino al termine indicato nei provvedimenti di riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera di cui all'articolo 4, nei quali e' indicato il fabbisogno di attivita' ospedaliere da convenzionare, distinto per discipline, in conformita' ai seguenti criteri: a) complementarieta' delle attivita' svolte dalle case di cura private convenzionate rispetto a quelle dei presidi ospedalieri pubblici; b) convenzionabilita' delle case di cura private per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, ovvero, nelle more dell'adozione della definitiva deliberazione di conferma dell'autorizzazione, sia stato emanato il provvedimento di accoglibilita' previsto dal comma 4 dell'articolo 58 della legge stessa; c) convenzionabilita' delle case di cura private che per l'insieme delle tecnologie sanitarie e la presenza di piu' specialita', offrono migliori garanzie di assistenza in rapporto alle patologie da trattare. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sconvenzionati, a tutti gli effetti, tutti i posti letto delle case di cura afferenti alle seguenti discipline: a) discipline i cui posti letto sono stati utilizzati nel 1992 in misura superiore al 50% ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro della sanita' 30 giugno 1975 concernente gli schemi di convenzione con le case di cura private; b) pediatria. Al fine di far fronte alla carenza di posti letto di terapia intensiva neonatale o, comunque di terapia intensiva, i posti letto di pediatria sconvenzionati possono essere riconvertiti in posti letto delle predette specialita', purche' la casa di cura sia gia' convenzionata per le specialita' stesse. 3. Dalla stessa data sono sconvenzionati i posti letto di ostetricia e ginecologia ubicati in case di cura in cui sia stato effettuato nel 1992 un numero di parti inferiore a 300 e che non abbiano le seguenti caratteristiche: a) assistenza al neonato ivi inclusa la rianimazione primaria, attraverso personale medico costituito da neonatologi o pediatri con particolare competenza, in numero tale da assicurare una pronta reperibilita' 24 ore su 24; b) monitoraggio cardiotocografico in sala travaglio-parto; c) dotazione del personale sanitario previsto dagli articoli 31 e 37 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, in deroga alla legge regionale 16 aprile 1993, n. 18; d) locali idonei, attrezzature e presidi diagnostico- assistenziali in grado di garantire una funzionalita' 24 ore su 24; e) possibilita' di effettuare, in situazioni di rischio improvviso per il feto o per la donna, un parto cesareo entro 30 minuti, in idonei locali dotati delle attrezzature per anestesia e gas medicali necessari e per l'intervento. 4. Nel quadro del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, la Giunta regionale prevede lo sconvenzionamento, fino al 20 per cento dei posti letto complessivi, a livello regionale, ubicati nelle case di cura private convenzionate per medicina generale e chirurgia generale, in relazione al tasso di eccedenza di tali discipline nei diversi bacini di utenza nonche' al grado di funzionalita' delle strutture. Una quota fino al 10 per cento di tali posti letto e' sconvenzionata, in conformita' ai predetti criteri, in sede di prima attuazione della presente legge. 5. I posti letto sconvenzionati a norma del presente articolo possono essere utilizzati, per paganti in proprio, in deroga all'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64.