Art. 10. Consigliere e viceconsigliere di parita' 1. La Giunta provinciali da una terna proposta dalla commissione tre i suoi componenti, nomina il consigliere e il viceconsigliere di parita'. 2. Il viceconsigliere di parita' coadiuva il consigliere di parita' e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 3. Il consigliere di parita' e' membro a tutti gli effetti della commissione provinciale per l'impiego e delle commissioni locali per l'impiego di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 19. 4. Il consigliere di parita' elabora progetti di azioni positive in collaborazione con la commissione e funge da tramite tra la commissione e l'agenzia del lavoro su problematiche particolari concernenti l'attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro. 5. Il consigliere di parita' ha la qualifica di pubblico funzionario e svolge i compiti ed esercita i poteri di cui all'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro". 6. Il consigliere di parita' sviluppa rapporti di collaborazione con i consiglieri di parita' esistenti a livello internazionale, nazionale, locale e raccoglie le segnalazioni dei consiglieri di parita' istituiti a livello locale. 7. Il consigliere e il vice consigliere di parita' sono domiciliati presso il servizio lavoro e si avvalgono della segreteria tecnica di cui all'articolo 9, comma 1. 8. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, su proposta della commissione, il numero massimo delle giornate di effettiva presenza del consigliere e del viceconsigliere di parita' nella sede in cui sono domiciliati. 9. Per le giornate di effettiva presenza nella sede, al consigliere di parita' e, nel caso di sostituzione, al viceconsigliere di parita', sono corrisposti i compensi previsti dal comma 6 dell'articolo 3. Ai medesimi spettano inoltre i permessi previsti dal comma 12 dell'articolo 8 della legge n. 125/1991.