Art. 10.
              Consigliere e viceconsigliere di parita'
 
   1.  La  Giunta provinciali da una terna proposta dalla commissione
tre i suoi componenti, nomina il consigliere e il viceconsigliere  di
parita'.
   2.  Il  viceconsigliere  di  parita'  coadiuva  il  consigliere di
parita' e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
   3. Il consigliere di parita' e' membro a tutti gli  effetti  della
commissione  provinciale per l'impiego e delle commissioni locali per
l'impiego di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n.  19,  come
modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 19.
   4.  Il  consigliere di parita' elabora progetti di azioni positive
in collaborazione con la  commissione  e  funge  da  tramite  tra  la
commissione  e  l'agenzia  del  lavoro  su  problematiche particolari
concernenti l'attuazione del piano degli interventi di  politica  del
lavoro.
   5.   Il  consigliere  di  parita'  ha  la  qualifica  di  pubblico
funzionario  e  svolge  i  compiti  ed  esercita  i  poteri  di   cui
all'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente "Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".
   6.  Il  consigliere di parita' sviluppa rapporti di collaborazione
con i consiglieri di  parita'  esistenti  a  livello  internazionale,
nazionale,  locale  e  raccoglie  le  segnalazioni dei consiglieri di
parita' istituiti a livello locale.
   7.  Il  consigliere  e  il  vice  consigliere  di   parita'   sono
domiciliati presso il servizio lavoro e si avvalgono della segreteria
tecnica di cui all'articolo 9, comma 1.
   8.  La  Giunta provinciale determina con propria deliberazione, su
proposta della commissione,  il  numero  massimo  delle  giornate  di
effettiva  presenza  del consigliere e del viceconsigliere di parita'
nella sede in cui sono domiciliati.
   9.  Per  le  giornate  di  effettiva  presenza  nella   sede,   al
consigliere   di   parita'   e,   nel   caso   di   sostituzione,  al
viceconsigliere di parita', sono corrisposti i compensi previsti  dal
comma  6  dell'articolo  3.  Ai  medesimi spettano inoltre i permessi
previsti dal comma 12 dell'articolo 8 della legge n. 125/1991.