Art. 10. Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi 1. L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato S.p.a., le aziende esercenti le ferrovie in concessione e gli organi di gestione delle ferrovie in gestione commissariale governativa, le societa' di gestione delle autostrade, l'azienda nazionale autonoma strade, le amministrazioni provinciali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate. 2. Le suindicate operazioni dovranno essere eseguite senza provocare danni alla limitrofa vegetazione forestale.