Art. 10.
                     Presentazione delle domande
 
   1. Le domande per l'iscrizione al ruolo di cui all'art.  8  devono
essere  presentate  presso  il  Servizio del commercio, zona franca e
contingentamento   dell'Assessorato   dell'industria,   commercio   e
artigianato su apposito modulo predisposto dal Servizio stesso.
   2. All'atto della presentazione delle domande di cui al comma 1, i
soggetti  che  richiedono di essere iscritti nel ruolo sono tenuti ad
effettuare il pagamento dei diritti di  segreteria  dovuti  ai  sensi
dell'art.   52   del   regio  decreto  20  settembre  1934,  n.  2011
(Approvazione del testo unico delle leggi  sui  Consigli  provinciali
dell'economia  corporativa  e  sugli uffici provinciali dell'economia
corporativa) e successive modificazioni e integrazioni.