Art. 10. Presentazione delle domande 1. Le domande per l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 8 devono essere presentate presso il Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato su apposito modulo predisposto dal Servizio stesso. 2. All'atto della presentazione delle domande di cui al comma 1, i soggetti che richiedono di essere iscritti nel ruolo sono tenuti ad effettuare il pagamento dei diritti di segreteria dovuti ai sensi dell'art. 52 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa) e successive modificazioni e integrazioni.