Art. 10. Norma transitoria 1. I vigenti regolamenti comunali per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea restano validi fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti comunali predisposti in conformita' alla presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 3 aprile 1995 MARTELLOTTA