Art. 10. Termini per la devoluzione alla sezione centrale del CO.RE.CO. 1. All'articolo 17 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'ultimo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: "La devoluzione deve avere luogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui la deliberazione e' pervenuta alla sezione provinciale".