Art. 10.
                Partecipazioni regionali. Dismissioni
 
  1.  Alla  dismissione delle partecipazioni societarie della Regione
siciliana e  delle  partecipazioni  societarie  degli  enti  pubblici
sottoposti a vigilanza, tutela e controllo della Regione si applicano
le  disposizioni  di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito in legge 30  luglio  1994,  n.  474  e  successive
modifiche ed integrazioni.
  2.  Il  presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale, per la dismissione delle partecipazioni della  Regione  in
societa'  di  capitali,  esercita  i  poteri  e  le funzioni che sono
attribuiti dalla normativa nazionale al Presidente del Consiglio  dei
Ministri.  Detti  poteri,  con  riferimento  alla  dismissione  delle
partecipazioni societarie degli enti pubblici, sono esercitati  dagli
assessori   preposti   al  ramo  dell'Amministrazione  regionale  che
esercita in via principale il controllo e  la  vigilanza  sugli  enti
stessi.
  3.  Le  procedure  di  cui  al  comma 2 sono stabilite con apposito
regolamento approvato dalla Giunta regionale,  previso  parere  della
competente    commissione    legislativa   dell'Assemblea   regionale
siciliana.
  4.  I  proventi  derivanti  dalle  operazioni  di  cessione   delle
partecipazioni  azionarie  della  Regione e degli altri enti pubblici
istituiti con legge regionale affluiscono al bilancio  della  Regione
con  le  modalita'  determinate  con  decreti  del  presidente  della
Regione.