Art. 10. Partecipazioni regionali. Dismissioni 1. Alla dismissione delle partecipazioni societarie della Regione siciliana e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici sottoposti a vigilanza, tutela e controllo della Regione si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la dismissione delle partecipazioni della Regione in societa' di capitali, esercita i poteri e le funzioni che sono attribuiti dalla normativa nazionale al Presidente del Consiglio dei Ministri. Detti poteri, con riferimento alla dismissione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, sono esercitati dagli assessori preposti al ramo dell'Amministrazione regionale che esercita in via principale il controllo e la vigilanza sugli enti stessi. 3. Le procedure di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previso parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. 4. I proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni azionarie della Regione e degli altri enti pubblici istituiti con legge regionale affluiscono al bilancio della Regione con le modalita' determinate con decreti del presidente della Regione.