Art. 10. Commissione agrituristica provinciale 1. E' istituita, presso ogni provincia, la Commissione agrituristica provinciale. 2. La Commissione, ai fini dell'iscrizione degli operatori agrituristici nell'elenco di cui all'articolo 9, accerta la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2 e la insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730. 3. La Commissione, per l'accertamento preliminare dei requisiti di connessione e complementarieta', verifica, avvalendosi anche degli ispettorati regionali per l'agricoltura competenti per territorio, i contenuti del Piano agrituristico aziendale. 4. La Commissione e' composta da: a) il Presidente della provincia o un suo delegato con funzioni di Presidente; b) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) il dirigente responsabile dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura quale membro effettivo e altro funzionario dello stesso ufficio quale membro supplente; d) sei membri, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale; e) quattro membri di cui due effettivi e due supplenti designati dalla amministrazione provinciale tra i responsabili dei settori turismo ed agricoltura; f) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalle Comunita' montane della provincia, limitatamente alle province montane o parzialmente montane; g) un rappresentante designato dalle associazioni turistiche piu' rappresentative a livello regionale di cui alle lettere a), b) e c) comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13; h) il sindaco o suo delegato, del Comune nel cui territorio ricade l'azienda agrituristica. 5. Funge da segretario della Commissione un funzionario dell'Amministrazione provinciale. 6. Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente della Provincia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Commissione, ancorche' incompleta, puo' essere validamente costituita, purche' siano pervenute almeno il cinquanta per cento delle designazioni. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni. 7. La Commissione rimane in carica per la durata dell'Amministrazione che l'ha espressa. 8. Per la validita' delle sedute della Commissione e' richiesta la presenza di un numero di componenti pari almeno alla meta' degli assegnati. Nell'ipotesi di cui alla seconda parte del comma 6 e' richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente. 9. Ai componenti designati, di cui alle lettere b), d), f) e g) del comma 4, e' corrisposta un'indennita' di presenza e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.