Art. 10.
              Raccolta di uova e protezione di nidiate
 
  1. Qualora vengano accertati danni  a  nidiate  di  selvaggina,  e'
consentito  al  titolare della concessione di raccogliere le uova non
danneggiate per curare  la  schiusa  e  l'allevamento  dei  nati.  E'
consentito, altresi', l'uso dei cani per la individuazione di nidiate
al  fine  di  salvaguardarle  dal  rischio  di  danni derivanti dalle
lavorazioni agricole. Dette  operazioni  sono  comunicate  entro  tre
giorni ai servizi di vigilanza delle Amministrazioni provinciali.