Art. 10. Raccolta di uova e protezione di nidiate 1. Qualora vengano accertati danni a nidiate di selvaggina, e' consentito al titolare della concessione di raccogliere le uova non danneggiate per curare la schiusa e l'allevamento dei nati. E' consentito, altresi', l'uso dei cani per la individuazione di nidiate al fine di salvaguardarle dal rischio di danni derivanti dalle lavorazioni agricole. Dette operazioni sono comunicate entro tre giorni ai servizi di vigilanza delle Amministrazioni provinciali.