Art. 10. Modifica delle funzioni del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi 1. All'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 20, la lettera c) del comma 2, e' abrogata.