Art. 10. Diritti di uso civico 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di accertamento e di liquidazione generale degli usi civici nel caso in cui il suolo destinato ad insediamenti produttivi o ad opere infrastrutturali risulti privato e gravato da usi civici il provvedimento del Presidente della Giunta regionale con il quale viene approvato il progetto e dichiarata la sua pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita', determina il compenso da versare, a favore della popolazione, per la liquidazione dei diritti civici. 2. Il provvedimento di cui al comma 1, nel caso in cui il suolo risulti facente parte di un demanio civico, contiene l'autorizzazione di cambiamento di destinazione e/o all'alienazione dei terreni da occupare ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 3. Le autorizzazioni accordate ai sensi del comma 2 sono trascritte nella Conservatoria dei Registri immobiliari e volturate al N.C.T. a cura ed a spese del soggetto privato interessato, non appena avvenuta la stipulazione ed il pagamento del prezzo.