Art. 10.
                        Diritti di uso civico
 
  1. Ferma restando la normativa vigente in materia di accertamento e
di  liquidazione  generale  degli usi civici nel caso in cui il suolo
destinato ad insediamenti  produttivi  o  ad  opere  infrastrutturali
risulti  privato  e  gravato  da  usi  civici  il  provvedimento  del
Presidente della Giunta regionale con il  quale  viene  approvato  il
progetto   e   dichiarata   la  sua  pubblica  utilita',  urgenza  ed
indifferibilita', determina il compenso da versare,  a  favore  della
popolazione, per la liquidazione dei diritti civici.
  2.  Il  provvedimento  di  cui al comma 1, nel caso in cui il suolo
risulti facente parte di un demanio civico, contiene l'autorizzazione
di cambiamento di destinazione e/o  all'alienazione  dei  terreni  da
occupare  ai  sensi  dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno
1927, n. 1766.
  3. Le autorizzazioni accordate ai sensi del comma 2 sono trascritte
nella Conservatoria dei Registri immobiliari e volturate al N.C.T.  a
cura ed a spese del soggetto privato interessato, non appena avvenuta
la stipulazione ed il pagamento del prezzo.