Art. 10. Missioni del personale 1. Per far fronte ai maggiori oneri conseguenti alla definizione del contenzioso connesso alle missioni effettuate dal personale delle sezioni operative dell'assistenza tecnica nonche' alle esigenze di missioni per l'assistenza alle popolazioni disagiate e per la salvaguardia del patrimonio naturale, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 1.300 milioni da iscrivere al capitolo 14233 del bilancio della Regione. 2. All'onere di lire 1.300 milioni derivante dal presente articolo si fa fronte, quanto a lire 900 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal capitolo 54571 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 e quanto a lire 400 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5 (capitolo 15031).