Art. 10 Disposizioni in materia di alienazione e riscatto di alloggi popolari 1. Gli assegnatari di alloggi popolari e gli appartenenti alle forze dell'ordine assegnatari di alloggi popolari, facenti parte del patrimonio regionale, possono alienare gli alloggi acquisiti in proprieta', fatti salvi i limiti di rivendibilita' previsti dai commi 9 e 10 dell'art. 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; in tal caso ne danno comunicazione alla Regione che puo' esercitare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione. Tale diritto di prelazione si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto versi alla Regione un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base della rendita catastale aggiornata. 2. I comuni e gli enti gestori di patrimonio residenziale pubblico alienano gli immobili residenziali locati o comunque condotti o detenuti da soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ancorche' non siano stati perfezionati gli atti di regolarizzazione dei contratti di locazione, fermo restando il pagamento dei canoni arretrati eventualmente dovuti. 3. L'alienazione degli immobili avviene previa domanda degli interessati. La dismissione e' definita entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il valore della dismissione degli immobili resta quello previsto dalla legislazione vigente.