Art. 10 
 
Disposizioni in materia di alienazione e riscatto di alloggi popolari 
 
  1. Gli assegnatari di alloggi  popolari  e  gli  appartenenti  alle
forze dell'ordine assegnatari di alloggi popolari, facenti parte  del
patrimonio regionale,  possono  alienare  gli  alloggi  acquisiti  in
proprieta', fatti salvi i limiti di rivendibilita' previsti dai commi
9 e 10 dell'art. 19 della legge regionale 16 aprile 2003,  n.  4;  in
tal caso ne danno comunicazione alla  Regione  che  puo'  esercitare,
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto
di  prelazione.  Tale  diritto  di  prelazione  si  estingue  qualora
l'acquirente dell'alloggio ceduto versi alla Regione un importo  pari
al 10 per  cento  del  valore  calcolato  sulla  base  della  rendita
catastale aggiornata. 
  2. I comuni e gli enti gestori di patrimonio residenziale  pubblico
alienano gli immobili  residenziali  locati  o  comunque  condotti  o
detenuti  da  soggetti  aventi  i  requisiti  previsti  dalla   legge
regionale  9  agosto  2002,  n.  11   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, ancorche' non siano  stati  perfezionati  gli  atti  di
regolarizzazione  dei  contratti  di  locazione,  fermo  restando  il
pagamento dei canoni arretrati eventualmente dovuti. 
  3.  L'alienazione  degli  immobili  avviene  previa  domanda  degli
interessati. La dismissione e' definita entro 180 giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Il   valore   della
dismissione degli immobili resta quello previsto  dalla  legislazione
vigente.