Art. 10 Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 6.000 euro. 2. Alla determinazione ed alla irrogazione della sanzione provvede il comune secondo le modalita' stabilite con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.