Art. 10 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione delle disposizioni della presente  legge  comporta
il pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra  1.000  e  6.000
euro. 
  2. Alla determinazione ed alla irrogazione della sanzione  provvede
il comune secondo le modalita' stabilite con  decreto  dell'Assessore
regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.