Art. 10 Gestione economale della spesa 1. La gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, e' consentita per le seguenti fattispecie: a) quelle di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001); b) quelle di cui all'articolo 8, comma 52-bis, della legge regionale 4/2001; c) organi collegiali; d) spese di giustizia; e) esecuzione di lavori in amministrazione diretta; f) piccola manutenzione del patrimonio immobiliare regionale. 2. La gestione economale della spesa e' disciplinata da apposito regolamento.