Art. 10 
 
                   Gestione economale della spesa 
 
  1. La gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura
ordinaria, e' consentita per le seguenti fattispecie: 
    a) quelle di cui all'articolo 8, comma 52, della legge  regionale
26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001); 
    b) quelle di  cui  all'articolo  8,  comma  52-bis,  della  legge
regionale 4/2001; 
    c) organi collegiali; 
    d) spese di giustizia; 
    e) esecuzione di lavori in amministrazione diretta; 
    f) piccola manutenzione del patrimonio immobiliare regionale. 
  2. La gestione economale della spesa e'  disciplinata  da  apposito
regolamento.