Art. 10 Funzioni della Regione 1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela e gestione di risorse idriche non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e, in particolare: a) gestione delle acque pubbliche, ivi comprese le funzioni relative: 1) alle derivazioni di acqua; 2) alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee; 3) alla tutela dei sistemi idrici superficiali e sotterranei. b) polizia delle acque con rifermento all'applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in materia di tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche; c) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. 1775/1933; d) il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'art. 7 del r.d. 1775/1933, secondo le procedure disciplinate con regolamento emanato in attuazione della presente legge, nel rispetto dell'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006; e) determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi, in attuazione dell'art. 154 del decreto legislativo n. 152/2006 e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 10, comma 3, lettera c), nonche' all'introito dei proventi derivanti dai canoni medesimi e dalla relativa addizionale regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica).