Art. 10 
 
         Integrazione dell'art. 25 (Ricambio generazionale) 
            della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale  n.  1  del
2014 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Nell'ambito  degli  oneri  per  la  contrattazione  per  il
triennio 2015-2017 una quota delle risorse puo' essere destinata  dal
contratto  collettivo  quale  incentivo   alla   riduzione   d'orario
finalizzato al ricambio generazionale disciplinato da quest'articolo,
secondo quanto disposto dalle direttive previste dall'art.  59  della
legge sul personale della Provincia 1997, che tengono conto di quanto
stabilito dal comma 4.».