Art. 10 
 
                       Periodo di applicazione 
 
  1. Gli interventi  regionali  per  l'accesso  alle  misure  di  cui
all'art. 2 sono erogati fino al 31 dicembre 2018. 
  2. Fino alla scadenza della data di cui al comma  1,  il  beneficio
puo' essere richiesto una sola volta per nucleo familiare. 
  3.  Il  comitato  e'   incaricato   di   monitorare   i   risultati
dell'applicazione della presente legge,  raccogliendo,  elaborando  e
analizzando i dati necessari e presentando alla  Giunta  regionale  e
alla Commissione consiliare competente, entro il 30 novembre di  ogni
anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.