Art. 10 Periodo di applicazione 1. Gli interventi regionali per l'accesso alle misure di cui all'art. 2 sono erogati fino al 31 dicembre 2018. 2. Fino alla scadenza della data di cui al comma 1, il beneficio puo' essere richiesto una sola volta per nucleo familiare. 3. Il comitato e' incaricato di monitorare i risultati dell'applicazione della presente legge, raccogliendo, elaborando e analizzando i dati necessari e presentando alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.