Art. 10 Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali. Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 32 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali). - 1. Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra enti locali, o comunque oggetto di copianificazione fra piu' enti, e' previsto un unico procedimento di VAS coordinato mediante l'individuazione di un'unica autorita' competente per la VAS, ovvero la definizione delle modalita' di coordinamento fra le autorita' competenti medesime. 2. Qualora costituiscano una semplificazione procedurale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di accordi di pianificazione di cui al titolo III, capo I, della legge regionale n. 65/2014.».