Art. 10 
 
Procedimenti  di  VAS  per  piani  e  programmi   interistituzionali.
  Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 32 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.   32   (Procedimenti   di   VAS   per   piani   e   programmi
interistituzionali).  -  1.   Nel   caso   di   piani   e   programmi
interprovinciali, intercomunali o tra enti locali, o comunque oggetto
di copianificazione fra piu' enti, e' previsto un unico  procedimento
di VAS coordinato mediante  l'individuazione  di  un'unica  autorita'
competente per la VAS,  ovvero  la  definizione  delle  modalita'  di
coordinamento fra le autorita' competenti medesime. 
  2.  Qualora  costituiscano  una  semplificazione  procedurale,   le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di accordi
di pianificazione di cui al titolo III, capo I, della legge regionale
n. 65/2014.».