Art. 10 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. La regione esercita le funzioni di cui  all'art.  26,  comma  1,
lettera a-sexies), della legge regionale n. 88/1998 a decorrere dalla
scadenza dei  contratti  vigenti  per  la  gestione  delle  opere  di
disconnessione tra i  canali  Scolmatore  e  Navicelli,  stipulati  a
seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma approvato  con
decreto del presidente della giunta regionale 13 febbraio 2012, n. 58
(Accordo di programma per la realizzazione del 1° stralcio funzionale
del progetto preliminare denominato «Adeguamento idraulico del Canale
Scolmatore d'Arno» finalizzato al ripristino della funzionalita'  del
canale e  alla  realizzazione  della  foce  armata)  e,  comunque,  a
decorrere dal centottantesimo giorno  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  2. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 1, le  medesime
funzioni restano di competenza del Comune di Pisa.