Art. 10 Norme transitorie 1. La regione esercita le funzioni di cui all'art. 26, comma 1, lettera a-sexies), della legge regionale n. 88/1998 a decorrere dalla scadenza dei contratti vigenti per la gestione delle opere di disconnessione tra i canali Scolmatore e Navicelli, stipulati a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma approvato con decreto del presidente della giunta regionale 13 febbraio 2012, n. 58 (Accordo di programma per la realizzazione del 1° stralcio funzionale del progetto preliminare denominato «Adeguamento idraulico del Canale Scolmatore d'Arno» finalizzato al ripristino della funzionalita' del canale e alla realizzazione della foce armata) e, comunque, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 1, le medesime funzioni restano di competenza del Comune di Pisa.