Art. 10 
 
          Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture 
 
  1. Al fine  di  garantire  un  adeguato  livello  di  sicurezza  il
transito sulle coperture deve consentire,  a  partire  dal  punto  di
accesso, il passaggio e la  sosta  in  sicurezza  per  interventi  di
ispezione,  impiantistici  o  di   manutenzione   mediante   elementi
protettivi quali: 
    a) parapetti; 
    b) dispositivi  di  ancoraggio,  puntuali  e  lineari,  ganci  di
sicurezza per tetti; 
    c) piani di camminamento, passerelle o andatoie per  il  transito
di persone e materiali; 
    d) reti di sicurezza anticaduta; 
    e) impalcati; 
    f) scalini posapiede. 
  2. Nella scelta degli elementi protettivi di cui al  comma  1  deve
essere  considerata   la   frequenza   degli   interventi   previsti,
privilegiando i sistemi collettivi di protezione  rispetto  a  quelli
individuali. 
  3. L'impiego di dispostivi di ancoraggio puntuali o ganci da  tetto
e' consentito solo per brevi  spostamenti  o  laddove  gli  ancoraggi
lineari   risultino   non   installabili   per   le   caratteristiche
dimensionali, strutturali o morfologiche delle coperture, ovvero  per
contrasto con norme  di  tutela  riguardanti  l'immobile  interessato
dall'intervento. 
  4. Laddove le caratteristiche della  copertura  lo  consentano,  in
attuazione dei principi generali di tutela di  cui  all'art.  15  del
decreto  legislativo  n.  81/2008  e  della  necessita'  di  eseguire
eventuali operazioni di salvataggio, assistenza e recupero in caso di
caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve  essere  rivolta
verso quelle  tipologie  di  dispositivi  che  consentono  l'utilizzo
contemporaneo da parte di piu' persone.