Art. 10 Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture 1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza il transito sulle coperture deve consentire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per interventi di ispezione, impiantistici o di manutenzione mediante elementi protettivi quali: a) parapetti; b) dispositivi di ancoraggio, puntuali e lineari, ganci di sicurezza per tetti; c) piani di camminamento, passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali; d) reti di sicurezza anticaduta; e) impalcati; f) scalini posapiede. 2. Nella scelta degli elementi protettivi di cui al comma 1 deve essere considerata la frequenza degli interventi previsti, privilegiando i sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali. 3. L'impiego di dispostivi di ancoraggio puntuali o ganci da tetto e' consentito solo per brevi spostamenti o laddove gli ancoraggi lineari risultino non installabili per le caratteristiche dimensionali, strutturali o morfologiche delle coperture, ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile interessato dall'intervento. 4. Laddove le caratteristiche della copertura lo consentano, in attuazione dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e della necessita' di eseguire eventuali operazioni di salvataggio, assistenza e recupero in caso di caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve essere rivolta verso quelle tipologie di dispositivi che consentono l'utilizzo contemporaneo da parte di piu' persone.