Art. 10 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
  1.  La  Ripartizione   provinciale   Agricoltura   e'   l'autorita'
competente  a  vigilare  sull'osservanza  delle  disposizioni   della
presente legge. 
  2. Fatte salve le specifiche sanzioni amministrative in materia, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative: 
    a) chiunque utilizza la denominazione «operatore dell'agricoltura
sociale» e  i  termini  attributivi,  oppure  esercita  attivita'  di
agricoltura sociale senza essere iscritto nell'Elenco di cui all'art.
2, e' punito con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
300,00  a  euro  1.800,00;  inoltre  e'  disposto   il   divieto   di
prosecuzione dell'attivita' di agricoltura sociale; 
    b)  chiunque  esercita  attivita'  di  agricoltura   sociale   in
difformita' dall'attivita' per la quale e' iscritto  nell'Elenco,  e'
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da  100,00  euro  a
400,00 euro. 
  3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste  al  comma
2,  in  caso  di  perdita  dei  requisiti  previsti  per  l'esercizio
dell'attivita',  l'autorita'  competente  dispone   il   divieto   di
prosecuzione dell'attivita' di agricoltura sociale.