Art. 10 Vigilanza e sanzioni 1. La Ripartizione provinciale Agricoltura e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni della presente legge. 2. Fatte salve le specifiche sanzioni amministrative in materia, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque utilizza la denominazione «operatore dell'agricoltura sociale» e i termini attributivi, oppure esercita attivita' di agricoltura sociale senza essere iscritto nell'Elenco di cui all'art. 2, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00; inoltre e' disposto il divieto di prosecuzione dell'attivita' di agricoltura sociale; b) chiunque esercita attivita' di agricoltura sociale in difformita' dall'attivita' per la quale e' iscritto nell'Elenco, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 euro. 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste al comma 2, in caso di perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita', l'autorita' competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita' di agricoltura sociale.