Art. 10 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 25/2007 1. La rubrica dell'art. 13 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «Competenze della Citta' metropolitana di Genova e delle Province». 2. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «di traffico» sono inserite le seguenti: «della Citta' metropolitana di Genova o» e le parole: «la provincia puo'» sono sostituite dalle seguenti: «la Citta' metropolitana di Genova e le province possono».