Art. 10 Indennita' differita di reversibilita' 1. In caso di morte del titolare dell'assegno diretto o del consigliere regionale, del Presidente della giunta e del componente della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale, che abbia gia' maturato il diritto all'indennita' differita, la stessa viene riservata, a seguito di istanza presentata improrogabilmente, a pena di prescrizione del diritto, entro dodici mesi dalla data del decesso, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, a favore: a) del coniuge, finche' nello stato vedovile; b) della parte dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), finche' non diventi parte di una nuova unione civile o contragga matrimonio, purche' non sia stata manifestata la volonta' di scioglimento; c) dei figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finche' minorenni; d) dei figli di cui alla lettera c) anche se maggiorenni, purche' studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di eta', o inabili al lavoro in modo permanente, che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto. 2. Il diritto all'indennita' differita si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento della morte del consigliere, del Presidente della giunta o del componente della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale. 3. Le condizioni per la concessione dell'indennita' differita di reversibilita' devono sussistere al momento del decesso del consigliere, del Presidente della giunta o del componente della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale. Qualora vengano a cessare, l'assegno e' revocato. 4. Qualora uno dei beneficiari dell'indennita' differita entri a far parte del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, del consiglio regionale o di altro consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed e' ripristinato alla cessazione di questo.