Art. 100. Norme per le attivita' di vigilanza e controllo 1. Il Corpo forestale dello Stato, previa stipula di apposito accordo, provvede ad effettuare con cadenza minima semestrale controlli presso i vivai e le aziende autorizzate al fine di verificare il corretto adempimento alle norme stabilite dal presente titolo. 2. Per le violazioni al presente titolo si applicano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 22, della legge regionale n. 28/2001.