Art. 100.
           Norme per le attivita' di vigilanza e controllo
    1.  Il  Corpo  forestale  dello Stato, previa stipula di apposito
accordo,   provvede  ad  effettuare  con  cadenza  minima  semestrale
controlli  presso  i  vivai  e  le  aziende  autorizzate  al  fine di
verificare  il corretto adempimento alle norme stabilite dal presente
titolo.
    2.  Per le violazioni al presente titolo si applicano le sanzioni
di cui all'Art. 48, comma 22, della legge regionale n. 28/2001.