Art. 100 
 
Caccia di selezione a cervidi e bovidi (art. 28-bis  legge  regionale
                               3/1994) 
 
    1. I cacciatori che non hanno effettuato l'opzione di  caccia  ai
sensi dell' art. 28, comma 3 lettera d), della legge regionale 3/1994
possono iscriversi ad un solo distretto ed effettuare  la  caccia  di
selezione alle sole specie  di  cervidi  e  bovidi  in  esso  gestite
secondo le disposizioni provinciali. Le  province  possono  prevedere
nei propri regolamenti iscrizioni a distretti destinati alla gestione
del cervo e del muflone. 
    2. La  caccia  di  selezione  e'  esercitata,  secondo  le  norme
definite dalla provincia, esclusivamente in forma individuale, con  i
sistemi della cerca e  dell'aspetto,  senza  l'uso  dei  cani  e  con
l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. 
    3. Il comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni  distretto  i
cacciatori di selezione  abilitati  privilegiando  coloro  che  hanno
effettuato l'opzione ai sensi dell' art.  28,  comma  3,  lettera  d)
della legge regionale  3/1994  in  proporzione  al  numero  dei  capi
prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali  del
distretto e delle  effettive  esigenze  gestionali.  Ogni  cacciatore
abilitato deve essere assegnato ad un distretto. Nel piano faunistico
venatorio regionale sono indicati i  criteri  per  la  determinazione
della saturazione dei distretti per la caccia al capriolo. 
    4. Il comitato di gestione puo' riservare una quota non superiore
al 30 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili  con  la  caccia  di
selezione, a cacciatori non iscritti all'ATC e non abilitati, purche'
accompagnati da personale abilitato. 
    5. Per la caccia di selezione  sono  utilizzabili  esclusivamente
armi a canna rigata a caricamento singolo  manuale  o  a  ripetizione
semiautomatica, di  calibro  non  inferiore  a  5,6  millimetri,  con
bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. E' altresi'
ammesso l'uso di fucili a due o tre  canne,  con  l'obbligo  dell'uso
esclusivo della  canna  rigata.  Qualsiasi  arma  utilizzata  per  il
prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento. 
    6. Le province possono disciplinare la caccia  di  selezione  con
l'uso dell'arco. 
    7. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore  deve
apporre un  contrassegno  numerato,  rilasciato  dall'ATC,  prima  di
rimuoverlo dal luogo di abbattimento. 
    8. Il cacciatore di cervidi e bovidi entro  quindici  giorni  dal
termine del periodo di caccia  deve  inviare  all'ATC  la  scheda  di
abbattimento rilasciata dall'ATC stesso e compilata per ciascun  capo
abbattuto. 
    9. Con riferimento al recupero dei capi feriti e ai controlli sui
capi abbattuti si applica quanto previsto agli articoli 96 e 97.