Art. 100 Caccia di selezione a cervidi e bovidi (art. 28-bis legge regionale 3/1994) 1. I cacciatori che non hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell' art. 28, comma 3 lettera d), della legge regionale 3/1994 possono iscriversi ad un solo distretto ed effettuare la caccia di selezione alle sole specie di cervidi e bovidi in esso gestite secondo le disposizioni provinciali. Le province possono prevedere nei propri regolamenti iscrizioni a distretti destinati alla gestione del cervo e del muflone. 2. La caccia di selezione e' esercitata, secondo le norme definite dalla provincia, esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. 3. Il comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati privilegiando coloro che hanno effettuato l'opzione ai sensi dell' art. 28, comma 3, lettera d) della legge regionale 3/1994 in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali. Ogni cacciatore abilitato deve essere assegnato ad un distretto. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri per la determinazione della saturazione dei distretti per la caccia al capriolo. 4. Il comitato di gestione puo' riservare una quota non superiore al 30 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, a cacciatori non iscritti all'ATC e non abilitati, purche' accompagnati da personale abilitato. 5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. E' altresi' ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento. 6. Le province possono disciplinare la caccia di selezione con l'uso dell'arco. 7. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, rilasciato dall'ATC, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento. 8. Il cacciatore di cervidi e bovidi entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia deve inviare all'ATC la scheda di abbattimento rilasciata dall'ATC stesso e compilata per ciascun capo abbattuto. 9. Con riferimento al recupero dei capi feriti e ai controlli sui capi abbattuti si applica quanto previsto agli articoli 96 e 97.